Autocertificazione

E' la facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni firmate dall'interessato.

Cos'è?

L’autocertificazione è uno strumento di semplificazione amministrativa prevista dal DPR 445/2000 introdotta per facilitare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

Consente di presentare, al posto dei certificati, una dichiarazione con cui, sotto la propria responsabilità, si attesti la condizione, lo stato e i requisiti personali, o i fatti di cui si è a diretta conoscenza.

I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma sono: data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato di celibe, coniugato o vedovo; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio; decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; posizione agli effetti degli obblighi militari; iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; non aver riportato condanne penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. Non sono quindi più richiesti i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado all'università e quelli che devono essere presentati sia agli Uffici della Motorizzazione civile che ai Comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti: certificati medici, sanitari, veterinari; certificati di origine e conformità alle norme comunitarie; brevetti e marchi.

Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi nel precedentemente elenco) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. 

Dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere certificati e li possono rilasciare solo per uso tra i privati, con gli obblighi di imposta di bollo previsti dal D.P.R. n. 642/1972

A chi si rivolge

I cittadini italiani;

I cittadini dell’Unione Europea;

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia (limitatamente ai dati certificabili o attestabili da parte di pubbliche amministrazioni italiane);

In questo ultimo caso, se la dichiarazione attiene stati, qualità personali e fatti, non verificabili da una pubblica amministrazione italiana, allora possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana che ne attesti la conformità all’originale.

Costi e requisiti

L'autocertificazione può essere presentata sull'apposito modulo o in carta semplice firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza marca da bollo.

La consegna può essere fatta direttamente dall’interessato o da un’altra persona, spedita per fax o per posta, allegando copia di un documento di identità.

L’autocertificazione è gratuita e quindi non ci sono costi quali imposta di bollo e diritti di segreteria.

I dati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nei documenti di identità o riconoscimento (es. patente e passaporto) possono essere comprovati anche solo esibendo i documenti (senza quindi fare l'autocertificazione).

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

Sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

Con l'art. 30bis della legge 120 dell'11/09/2020 anche i privati hanno avuto l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica dei dati.

Tempi e scadenze

L'autocertificazione è resa valida alla firma dell'interessato.

Le autocertificazioni hanno la stessa validità dell'atto che sostituiscono.

Casi particolari

I Tribunali non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione.

Le Questure per i rinnovi dei permessi di soggiorno.

Le autocertificazioni non possono essere utilizzate in materia elettorale.

Non si possono autocertificare:

  • Certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE (attestanti la conformità di un prodotto alla normativa comunitaria che ne disciplina l’utilizzo), di marchi e brevetti;
  • Manifestazioni di volontà o di impegno, oppure informazioni che non rientrano nella conoscenza diretta del dichiarante;
  • Un’attestazione che abbia ad oggetto eventi o fatti futuri;
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale.

Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente.

In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.

In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  1. unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
  2. firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta). Tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.

Accesso

La procedura è semplice, attraverso l'utilizzo di modelli specifici o dichiarazione in carta semplice.

Non occorre recarsi agli sportelli del Comune e quindi non si è vincolati ad orari di apertura e non si devono fare code.

Uffici
Ufficio: Anagrafe e Stato Civile
Municipio

95040 - Piazza Municipio 1

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì
dalle 09:30 alle 13:30

Giovedì
dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00

T: 0933990041

PEC: statocivile@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it

Ulteriori informazioni

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS, etc.) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, etc.) di richiedere certificati a cittadini ed imprese (art. 40, D.P.R. n. 445/2000).

Gli uffici comunali di Stato Civile e Anagrafe, possono pertanto, rilasciare i certificati solo per USO PRIVATO, ma questo comporta che per i certificati anagrafici (residenza, stato famiglia, etc.) sono di regola soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00) ai sensi del DPR 642/72 s.m.i e dei diritti di segreteria (€ 0,52) per ciascun documento. Possono essere rilasciati in esenzione di bollo solo quando siano utilizzati nei procedimenti individuati nella tabella allegato B al DPR 642/72 s.m.i. o in leggi speciali di esenzione.

Si ricorda pertanto che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall'art. 30bis della legge 120/2020, il cittadino può sempre rilasciare le AUTOCERTIFICAZIONI anche quando abbia a che fare con "istituzioni private" (es.: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai) o, in ogni caso, se sono gestori di pubblici servizi (es.: poste italiane per il servizio postale, fornitori di energia, acqua, telefono, etc.).
L'autocertificazione infatti ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) con la differenza che non si paga niente ovvero nessuna imposta di bollo, nè diritto di segreteria. Per gli stessi inoltre non è necessaria l'autenticazione della firma.

Ultimo aggiornamento

22/02/2022 21:49

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